FISCALITA'

 
Le prestazioni erogate, sia sotto forma di capitale sia sotto forma di rendita, sono assoggettate ad una ritenuta di imposta (a titolo definitivo) con aliquota del 15%. Tale aliquota si riduce di una quota pari a 0,30% per ogni anno di partecipazione al fondo pensione eccedente il quindicesimo. La riduzione massima consentita è del 6% per cui, dopo il 36° anno di partecipazione al fondo pensione, si applica l'aliquota di imposizione del 9%. L'aliquota del 15% (eventualmente ridotta in ragione dell’anzianità di partecipazione superiore a 15 anni) si applica non su tutta la prestazione erogata ma solo sulla parte imponibile di essa.
 
 
I versamenti al fondo pensione sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto che li effettua entro il limite massimo di 5164,57 euro, riducendo l'importo imponibile soggetto a tassazione.
 
 
I contributi versati dal datore di lavoro (sia volontariamente che in adempimento di contratti o accordi collettivi anche aziendali) a forme pensionistiche complementari di cui siano destinatari i propri dipendenti sono integralmente deducibili dal reddito di impresa. Dal punto di vista del lavoratore i contributi versati dal datore di lavoro (sia volontariamente che in adempimento di contratti o accordi collettivi anche aziendali) sono deducibili dal reddito complessivo del lavoratore medesimo. In altre parole, i contributi del datore di lavoro unitamente ai contributi versati dal lavoratore sono deducibili dal reddito complessivo del lavoratore medesimo entro il limite massimo di 5164,57 euro.
 
 
L'anticipazione per spese sanitarie è assoggettata ad una ritenuta a titolo di imposta (a titolo definitivo) con aliquota del 15%. Tale aliquota si riduce di una quota pari a 0,30% per ogni anno di partecipazione al fondo pensione eccedente il quindicesimo. La riduzione massima consentita è del 6%, per cui dopo il 36° anno di partecipazione al fondo verrà applicata l'aliquota di imposizione del 9%. L'aliquota del 15% (eventualmente ridotta in ragione dell'anzianità di partecipazione superiore a 15 anni) si applica non su tutta la somma erogata, ma solo sulla parte imponibile di essa, vale a dire sull'importo erogato al netto dei contributi eventualmente non dedotti e degli interessi maturati durante la fase di accumulazione.
 
 
L'anticipazione, in questo caso, è assoggettata ad una ritenuta di imposta (a titolo definitivo) con aliquota del 23%. L'aliquota del 23% si applica non su tutta la somma erogata, ma solo sulla parte imponibile di essa, vale a dire sull'importo erogato al netto dei contributi eventualmente non dedotti e degli interessi maturati durante la fase di accumulazione.
 
 
L'anticipazione in questa ipotesi, è assoggettata ad una ritenuta di imposta (a titolo definitivo) con aliquota del 23%. L'aliquota del 23% si applica non su tutta la somma erogata, ma solo sulla parte imponibile di essa, vale a dire sull'importo erogato al netto dei contributi eventualmente non dedotti e degli interessi maturati durante la fase di accumulazione.
 
 
In questa ipotesi, il riscatto è assoggettato ad una ritenuta di imposta (a titolo definitivo) con aliquota del 15%. Tale aliquota si riduce di una quota pari a 0,30% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari eccedente il quindicesimo. La riduzione massima è comunque del 6% per cui dopo il 36° anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari si applica l'aliquota di imposizione del 9%. L'aliquota del 15% (eventualmente ridotta in ragione dell'anzianità di partecipazione superiore a 15 anni) si applica non su tutta la somma erogata, ma solo sulla parte imponibile di essa, vale a dire sull'importo erogato al netto dei contributi eventualmente non dedotti e degli interessi maturati durante la fase di accumulazione.
 
 
Il riscatto è assoggettato ad una ritenuta di imposta (a titolo definitivo) con aliquota del 23%. L'aliquota del 23% si applica non su tutta la somma erogata, ma solo sulla parte imponibile di essa vale a dire sull'importo erogato al netto dei contributi eventualmente non dedotti e degli interessi maturati durante la fase di accumulazione.
 
 
Il trasferimento non comporta alcuna imposizione fiscale.
 
 
Sulla parte imponibile delle prestazioni erogate sia in forma di capitale che in forma di rendita si applica una ritenuta di imposta (a titolo definitivo) con aliquota del 15%. Tale aliquota si riduce di una quota pari a 0,30% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari eccedente il quindicesimo. La riduzione massima è comunque del 6%, per cui dopo il 36° anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, si applica l’aliquota di imposizione del 9%.
 
 
I rendimenti sono soggetti a una ritenuta di imposta (a titolo definitivo) con aliquota dell'11%, inferiore rispetto a quella prevista per altre forme di risparmio
 
 
In caso di rendita rivalutabile, il rendimento finanziario è tassato con una aliquota del 12,5%.
 
 
 
 
 
 
COS'È IL GAP PREVIDENZIALE
E' la differenza fra la stima
dell'ultimo reddito percepito
e quella della pensione.
 
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