LA RIFORMA DEL TFR

Il primo gennaio 2007 è entrata in vigore la riforma della previdenza complementare (decreto legislativo 252/2005), grazie alla quale ogni lavoratore dipendente del settore privato, iscritto alla previdenza obbligatoria è chiamato a decidere in merito alla destinazione dei proprio trattamento di fine rapporto (TFR). La riforma ha l’obiettivo di incentivare i lavoratori dipendenti e autonomi a costruirsi una pensione integrativa da affiancare a quella obbligatoria: con l’adozione del sistema contributivo è stato difatti calcolato che i futuri pensionati percepiranno un assegno pensionistico pari al 50-60% dell’ultima retribuzione.

Dal 1° gennaio 2007

Al momento dell’assunzione, i lavoratori dipendenti del settore privato (che rientrano quindi tra i “nuovi iscritti”) hanno sei mesi per decidere se destinare il TFR a una forma pensionistica complementare o lasciare il TFR presso il datore di lavoro.
La destinazione del TFR lasciato in azienda cambia a seconda del numero dei dipendenti. Se l’azienda ha almeno 50 dipendenti, il TFR viene versato dall’azienda Fondo della Tesoreria dello Stato presso l’Inps. Per le aziende con meno di 50 dipendenti, il TFR rimane resta in Azienda.

Mentre la decisione di mantenere il TFR in azienda ammette ripensamenti in qualsiasi momento, la decisione a favore della previdenza complementare è irrevocabile, fermo restando la possibilità di modificare il fondo di destinazione, nelle modalità previste dalla normativa e dal regolamento del fondo.

Per i lavoratori che entro i sei mesi previsti dalla normativa non manifesteranno una preferenza, scatterà il meccanismo del silenzio assenso, una delle novità introdotte dal decreto legislativo 252/05.

In questo caso, il datore deve trasferire il TFR maturando dei lavori silenti alla previdenza complementare; la scelta del fondo è guidata dalla normativa che individua come prima destinazione del TFR dei silenti la forma pensionistica prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali, a meno che non esista un accordo aziendale che prevede di destinare il TFR a un altro fondo pensione. Se esistono più fondi di settore, il TFR va versato, salvo diverso accordo aziendale, a quello a cui ha aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda. In mancanza di questi, il TFR va versato a FondInps.

Prima del 1° gennaio 2007

 
 
 
 
 
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