APRILE 2012
Pioneer Investments, nel rispetto di quanto disposto dal DPR 22 giugno 2007 n. 116 sui depositi dormienti e dalle istruzioni applicative fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, segnala che per "dormienti" si intendono quei rapporti in relazione ai quali non è stata effettuata alcuna operazione o movimentazione, ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, per un periodo di tempo di dieci anni, decorrenti dalla data di libera disponibilità degli strumenti finanziari. Decorso tale termine il rapporto "dormiente" deve essere estinto salvo che, entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione da parte della società di Gestione, il titolare non effettui un'operazione o movimentazione, o comunichi espressamente alla stessa la volontà di proseguire nel rapporto. Se ciò non accade, le somme depositate saranno trasferite ad un Fondo di indennizzo per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie (Art. 1 comma 343 della L. 266/2005).
- Depositi Dormienti al 31/03/2012
1° APRILE 2011
Pioneer Investments, nel rispetto di quanto disposto dal DPR 22 giugno 2007 n. 116 sui depositi dormienti e dalle istruzioni applicative fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, segnala che per "dormienti" si intendono quei rapporti in relazione ai quali non è stata effettuata alcuna operazione o movimentazione, ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, per un periodo di tempo di dieci anni, decorrenti dalla data di libera disponibilità degli strumenti finanziari. Decorso tale termine il rapporto "dormiente" deve essere estinto salvo che, entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione da parte della società di Gestione, il titolare non effettui un'operazione o movimentazione, o comunichi espressamente alla stessa la volontà di proseguire nel rapporto. Se ciò non accade, le somme depositate saranno trasferite ad un Fondo di indennizzo per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie (Art. 1 comma 343 della L. 266/2005).
- Depositi Dormienti al 31/03/2011
DICEMBRE - Eliminazione riduzione alle commissioni di sottoscrizione
Avviso agli investitori Capital Italia
La Sicav Capital Italia informa i Sottoscrittori che, dal 23 dicembre 2010, non saranno più applicate riduzioni alle commissioni di sottoscrizione in relazione all’aumentare dell’importo complessivo sottoscritto (c.d. beneficio d’accumulo), con conseguente eliminazione degli scaglioni commissionali attualmente previsti.
Pertanto, la sezione “Indicazione specifica degli oneri applicati in Italia", riportata al paragrafo “C) Informazioni Economiche" nel Modulo di Sottoscrizione della suddetta Sicav sarà modificata allo scopo di recepire l’aliquota commissionale unica del comparto, così come indicata nei relativi Prospetti. Resta ferma, peraltro, la facoltà della Sicav e/o dei Collocatori – prevista alla sezione “Agevolazioni finanziarie" dell’allegato al Modulo di sottoscrizione - di concedere agevolazioni finanziarie in forma di riduzione della commissione di sottoscrizione anche fino al 100%.