Il nuovo regime di tassazione

Fondi Comuni di investimento mobiliari speculativi di diritto italiano

Il 1° luglio è entrato in vigore il nuovo regime di tassazione dei fondi comuni di investimento di diritto italiano. Si tratta di una riforma che equipara il trattamento fiscale dei fondi di diritto italiano a quello dei fondi di diritto lussemburghese e introduce una maggiore chiarezza e semplicità per i clienti che potranno sottoscrivere fondi comuni di investimento di diritto italiano e lussemburghese senza disparità dal punto di vista del trattamento fiscale. Con il nuovo meccanismo, viene attuato il passaggio dal regime della tassazione per maturazione in capo al fondo a quello di tassazione per cassa in capo all'investitore, in linea con quanto già previsto per quelli armonizzati comunitari.

  • SITUAZIONE FINO AL 30 GIUGNO 2011 (Calcolo quota del 29 luglio)
    Fino alla data del 30 giugno verrà mantenuto il cosiddetto “prelievo sul maturato”. Con questo meccanismo la società di gestione, in qualità di sostituto d’imposta, provvede annualmente a prelevare un’imposta sostitutiva del 12,5% calcolata sul risultato di gestione di volta in volta maturato dal fondo nel corso dell’anno. In sostanza la tassazione avviene direttamente in capo al fondo. La valorizzazione delle quote, e la relativa pubblicazione sui quotidiani, è quindi già al netto del prelievo fiscale e al momento del disinvestimento non c’è alcuna ulteriore imposizione fiscale.

  • COSA SUCCEDE IL 30 GIUGNO
    Al momento dell’entrata in vigore del nuovo meccanismo di tassazione, i clienti che possiedono quote di fondi comuni di investimento non avranno nessun cambiamento né al numero di quote in loro possesso, né al controvalore del loro investimento. Il valore delle quote dei fondi al 30 giugno ( calcolo quota del 28 -29 luglio) sarà memorizzato negli archivi delle società di gestione del risparmio e costituirà il nuovo costo fiscalmente riconosciuto ( costo medio ponderato fiscale) che sarà utilizzato per calcolare il prelievo fiscale sui riscatti o i rimborsi successivi al 30 giugno e originati da investimenti effettuati prima di questa data.

  • COSA SUCCEDE DAL 1 LUGLIO (a partire dal calcolo quota del 29 agosto 2011)
    Dal 1° luglio il nuovo meccanismo di tassazione prevede invece un prelievo “sul realizzato” a carico del sottoscrittore. In sostanza, al momento del disinvestimento o della cessione di quote a terzi, verrà applicata una ritenuta del 12,5% sulla differenza tra il controvalore al momento del rimborso ed il costo medio ponderato fiscale per il numero quote rimborsate. Nel controvalore , al momento del rimborso, non si considerano eventuali spese d’uscita. Queste nuove regole riguardano i fondi comuni di investimento di diritto italiano e i fondi c.d. lussemburghesi storici. Esse non si applicano però ai fondi pensione, ai fondi immobiliari e alle gestioni patrimoniali sulle quali continuerà a esistere il regime fiscale attualmente in vigore. Una novità importante, dopo l’introduzione della riforma fiscale, riguarda la tassazione degli “switch”. L’ importo disinvestito da un fondo sarà soggetto al prelievo fiscale e successivamente sarà investito nel nuovo fondo. Questo meccanismo di tassazione verrà applicato anche agli switch sui fondi lussemburghesi, i quali rimarranno esenti solo fino al prossimo 30 giugno. Resta inteso che al momento dell’entrata in vigore del nuovo meccanismo di tassazione, i clienti che possiedono quote di fondi comuni di investimento non avranno nessun cambiamento né nel numero di quote in loro possesso, né nel controvalore del loro investimento.

img-pdf-icon Avviso ai partecipanti ai fondi comuni di investimento mobiliari aperti