Dal 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore alcune modifiche alla disciplina della tassazione delle rendite finanziarie. La nuova normativa prevede l'unificazione delle diverse aliquote di tassazione in un'aliquota unica pari al 20%. Questa modifica riguarda anche i proventi dei fondi comuni di investimento (di diritto italiano, lussemburghese e lussemburghesi storici) e dei risultati delle gestioni patrimoniali.

In generale la nuova normativa prevede che le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento che costituisce reddito di capitale e le imposte sostitutive sui redditi diversi siano stabilite nella misura del 20%.

Le precedenti aliquote del 12,5% e del 27% vengono unificate nell'unica aliquota del 20%, salvo alcune eccezioni illustrate in seguito.

La nuova aliquota del 20% non si applica sugli interessi e ogni altro provento che costituisce reddito di capitale dei seguenti strumenti finanziari:

  • Titoli di Stato italiano (ad esempio, BOT, CCT, BTP, ecc.)
  • Titoli equiparati ai titoli di Stato (titoli emessi da enti locali, ad esempio BOR, BOP, BOC, titoli obbligazionari emessi da organismi sopranazionali, quali BEI, BIRS, ecc.)
  • Obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista c.d. White list

Per questi strumenti viene mantenuta l'aliquota agevolata del 12,5%. Il mantenimento dell'attuale aliquota del 12,5% verrà garantito anche qualora i titoli di Stato vengano immessi in altri prodotti finanziari, come per esempio gestioni patrimoniali, polizze assicurative e fondi comuni.

Il 20% non si applica altresì: ai titoli di risparmio per l'economia meridionale (al momento non ancora emessi); ai piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti; al risultato maturato di gestione dei fondi pensione che continuerà ad essere assoggettato ad un'aliquota dell'11%; ai dividendi corrisposti a società residenti in paesi della UE e dello spazio economico europeo, per i quali è prevista la ritenuta nella misura dell'1,375%.

Si ricorda che rientrano nella categorie dei redditi da capitale le plusvalenze (inclusi i proventi periodici) generati dai fondi comuni di investimento. Le minusvalenze generate dai fondi costituiscono invece redditi diversi. Questa differente natura del reddito, confermata anche nella nuova regolamentazione, rende impossibile compensare proventi positivi derivanti da fondi comuni con eventuali minusvalenze realizzate sui medesimi fondi.

Per maggiori approfondimenti scarica il documento allegato.

Percentuale media di titoli governativi detenuti nei fondi di Pioneer Investments

Fondi di diritto italiano

Fondi di diritto lussemburghese